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title: "DUVRI: i cinque uomini-giorno, e le cinque eccezioni che li annullano"
description: "Un modello di DUVRI secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 — con i casi in cui non è dovuto, e la colonna che manca in quasi tutti: a carico di chi."
lede: "Il DUVRI non è sempre dovuto: l'art. 26 comma 3-bis esclude i servizi intellettuali, le mere forniture e i lavori sotto i cinque uomini-giorno. Ma quell'ultima esclusione cade in cinque casi, e tre giorni di lavoro in un serbatoio sono uno di essi. Ecco un modello, i confini dell'obbligo, e la colonna la cui assenza spiega la maggior parte degli infortuni in coattività."
jurisdiction: "Italia"
locale: "it-IT"
publishedOn: 2026-09-08
reviewedOn: 2026-09-08
canonical: "https://safeally.net/it-it/modelli/duvri/"
files:
  - label: "Modello di DUVRI"
    url: "https://safeally.net/downloads/contractor-safety-plan/it-it/duvri.docx"
    format: "docx"
    note: "Documento modificabile, sette sezioni: le parti e il contratto con gli uomini-giorno, quando il DUVRI è dovuto e quando no, sopralluogo congiunto e informazione dettagliata, rischi da interferenza con la colonna «a carico di», cooperazione durante i lavori, aggiornamenti e la doppia firma."
sources:
  - label: "D.Lgs. 81/2008, art. 26 — obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera"
    url: "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art26"
    publisher: "Normattiva"
  - label: "D.Lgs. 81/2008, art. 29 — custodia del documento presso l'unità produttiva"
    url: "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art29"
    publisher: "Normattiva"
  - label: "D.Lgs. 81/2008, art. 28 — la valutazione da cui tutto discende"
    url: "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art28"
    publisher: "Normattiva"
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# DUVRI: i cinque uomini-giorno, e le cinque eccezioni che li annullano

Il DUVRI non è sempre dovuto: l'art. 26 comma 3-bis esclude i servizi intellettuali, le mere forniture e i lavori sotto i cinque uomini-giorno. Ma quell'ultima esclusione cade in cinque casi, e tre giorni di lavoro in un serbatoio sono uno di essi. Ecco un modello, i confini dell'obbligo, e la colonna la cui assenza spiega la maggior parte degli infortuni in coattività.

Il DUVRI è il documento unico di valutazione dei rischi **da interferenze**. Non è la valutazione dell'appaltatore, non è il DVR del committente, e non contiene i rischi propri di nessuno dei due.

Questa è la prima cosa da fissare, perché la maggior parte dei DUVRI in circolazione la sbaglia: sono due DVR spillati insieme, duecento pagine di rischi generici in cui l'interferenza — l'unico oggetto del documento — non compare.

## Quattro obblighi, e solo l'ultimo è un documento

L'art. 26 comma 1 mette in fila quattro cose, e le prime tre vengono prima del documento.

**Verificare l'idoneità tecnico-professionale** dell'appaltatore o del lavoratore autonomo in relazione ai lavori affidati. Ha un autore e una data, e vanno scritti: la sezione 1 del modello ha il campo apposta.

**Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. _Dettagliate_: un opuscolo aziendale generico non è informazione dettagliata, e questa è la lettera dell'articolo su cui si contesta più spesso.

**Cooperare e coordinare** (comma 2): i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

**Elaborare il DUVRI** (comma 3), a carico del datore di lavoro committente, che lo elabora — o designa un incaricato con adeguata formazione — e lo **allega al contratto**.

L'allegato al contratto non è un dettaglio amministrativo: è ciò che rende il documento parte dell'accordo economico invece di un adempimento parallelo, e quindi ciò che gli dà peso quando qualcuno chiede chi paga la misura.

## Quando il DUVRI non è dovuto, e l'eccezione all'eccezione

Il comma 3-bis esclude tre casi:

- i **servizi di natura intellettuale**;
- le **mere forniture** di materiali o attrezzature;
- i lavori, servizi o forniture di durata **inferiore a cinque uomini-giorno**.

E poi annulla il terzo in cinque situazioni: l'esclusione dei cinque uomini-giorno **non si applica** se le lavorazioni comportano rischi da incendio di livello elevato, spazi confinati, agenti cancerogeni, amianto o atmosfere esplosive.

È la parte dell'articolo che un modello generico sbaglia in silenzio, e vale la pena essere espliciti su cosa significa in pratica: **tre giorni di lavoro dentro un serbatoio non sono esclusi.** Nemmeno mezza giornata di rimozione di un pannello in amianto, né due giorni di saldatura in un'area a rischio incendio elevato. La durata brevissima non copre nulla di tutto questo.

Da qui il campo «uomini-giorno previsti» nella sezione 1 e la tabella della sezione 2, che riporta le tre esclusioni e la contro-eccezione una accanto all'altra. È una tabella da tenere, non da cancellare.

## Confronto con gli altri quattro Paesi

L'Italia sta in mezzo, e sapere dove stanno gli altri serve a chi lavora per un gruppo estero.

- **Francia** ha una soglia numerica in ore: il plan de prévention è **scritto** obbligatoriamente da 400 ore di lavoro previsibili in dodici mesi o meno, subappaltatori inclusi, oppure per qualunque lavoro incluso in una lista ministeriale di lavori pericolosi, a prescindere dalla durata. E impone per legge un sopralluogo congiunto preliminare.
- **Canada** non impone un documento ma una **designazione**: prime contractor in British Columbia, constructor su un cantiere dell'Ontario. E in British Columbia, se nessuno ha firmato un accordo scritto, il proprietario del luogo di lavoro _è_ il prime contractor.
- **Germania** si limita a due frasi senza documento e senza soglia, con un obbligo particolare: accertarsi che i lavoratori dell'altra impresa abbiano ricevuto istruzioni adeguate sui rischi del proprio stabilimento.
- **Spagna** lascia alle imprese la scelta dei _medios de coordinación_, senza soglia e senza forma obbligatoria.

Cinque sistemi, un principio comune, e nessuna soglia trasferibile.

## Il sopralluogo congiunto: come si danno informazioni «dettagliate»

Nessun comma dell'art. 26 usa la parola sopralluogo. Ma l'obbligo di fornire informazioni **dettagliate** sui rischi specifici dell'ambiente è difficilmente assolvibile da una scrivania: un documento generico non dice quale linea resta in tensione, quale copertura non regge un carico, a che ora passa il carrello elevatore.

La sezione 3 del modello propone quindi la lista di un sopralluogo congiunto, con data e presenti: aree delimitate sul posto, vie di circolazione, impianti che restano in servizio, piano di emergenza e punti di raccolta, informazioni dettagliate consegnate **per iscritto**, rischi introdotti dall'appaltatore comunicati al committente, aree a rischio particolare segnalate.

L'informazione è reciproca, e questa è la metà che si dimentica: il committente ignora spesso cosa un gruppo elettrogeno o una piattaforma aerea porta nel suo reparto.

## La colonna che spiega gli infortuni in coattività

La sezione 4 è il cuore: una tabella dei rischi da interferenza con la misura adottata per ciascuno. E una colonna che quasi nessun DUVRI porta: **«a carico di»**.

È la ragione d'essere del documento. Una misura concordata e non attribuita è una misura che **ciascuna impresa crede in carico all'altra**. La delimitazione che non è stata posata, la messa fuori tensione che non è stata fatta, il preposto alla sorveglianza che non è stato destinato: nelle analisi degli infortuni in appalto è il modello dominante, ed è invisibile su un documento senza quella colonna.

Due precisazioni sulla tabella:

- **Non riguarda i rischi propri delle imprese.** Restano nel rispettivo DVR. Un DUVRI che ricopia «caduta dall'alto» e «rischio elettrico» senza dire cosa cambia la coattività non ha fatto il suo lavoro.
- **I rischi da interferenza sono di solito banali.** Un'area di deposito che ostruisce un'uscita. Carrelli che attraversano una zona di lavoro. Una fermata di impianto non annunciata. Un mezzo che passa sotto una piattaforma.

## Durante i lavori, e la custodia

Due cose continuano dopo la firma.

**La cooperazione e il coordinamento** del comma 2, che sono obblighi continui: un referente per parte, una riunione di coordinamento periodica con verbale, i subappaltatori inseriti nel DUVRI **prima** del loro arrivo. Un'impresa che entra alla terza settimana non ha fatto il sopralluogo e non sa quale linea è in tensione.

**La custodia.** L'art. 29 comma 4 nomina esplicitamente il documento dell'art. 26 comma 3 accanto al DVR: entrambi «devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi». Non in sede, non solo sul server, non solo presso il consulente.

E una delimitazione da risolvere prima di considerare sufficiente questo documento: **si tratta di un cantiere temporaneo o mobile?** Allora si applica il Titolo IV, con PSC e POS, e questo modello non li sostituisce.

## Che cosa non è questo modello

- **Non è il DVR** di nessuna delle due imprese.
- **Non è il PSC né il POS** di un cantiere del Titolo IV.
- **Non è la verifica dell'idoneità tecnico-professionale**, che è un adempimento a sé con la sua documentazione; il modello ne registra solo la data.
- **Non copre i permessi specifici**: lavori a caldo, messa fuori tensione, spazi confinati, lavori in quota. Ognuno ha la sua procedura, e questo documento deve rinviarci, non sostituirli.
- **Non trasferisce obblighi.** Ciascun datore di lavoro resta responsabile dei propri lavoratori, qualunque sia il coordinamento. Il documento lo scrive sopra la firma.
- **Non è un parere legale** e non è trasferibile: la Francia ha una soglia in ore, la Spagna una scelta di mezzi, il Canada una designazione con un default che colpisce il proprietario. Le soglie non attraversano le frontiere.

## Come usarlo

1. **Contare gli uomini-giorno** (sezione 1) e verificare la sezione 2: il DUVRI è dovuto o si rientra in un'esclusione?
2. **Controllare la contro-eccezione.** Incendio elevato, spazi confinati, cancerogeni, amianto, atmosfere esplosive: l'esclusione dei cinque uomini-giorno cade.
3. **Registrare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale** con la sua data.
4. **Fare il sopralluogo congiunto** (sezione 3) e consegnare le informazioni dettagliate per iscritto.
5. **Compilare la tabella delle interferenze sul posto**, con la colonna «a carico di» su ogni riga.
6. **Allegare il DUVRI al contratto**, che è ciò che il comma 3 chiede.
7. **Custodirlo presso l'unità produttiva** (art. 29 comma 4).
8. **Aggiornarlo quando la lavorazione cambia**, e far firmare entrambe le parti.

E conservarlo a lavori conclusi. La domanda che arriva un anno dopo non è mai «avevate un DUVRI», ma «chi doveva posare la delimitazione».
