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title: "Matrice di valutazione dei rischi R = P × D"
description: "Valuti un rischio con probabilità × danno, con le scale per esteso. Il D.Lgs. 81/2008 non impone un metodo, ma impone di scrivere nel DVR quale ha adottato."
lede: "L'Italia non prescrive un metodo di valutazione. Prescrive però qualcosa che gli altri quattro paesi non dicono con altrettanta chiarezza: l'art. 28 chiede che nel DVR siano specificati i criteri adottati. Il metodo va quindi scritto, non solo applicato — ed è per questo che l'esportazione di questa pagina riporta le scale accanto al punteggio."
jurisdiction: "Italia"
locale: "it-IT"
publishedOn: 2026-09-06
reviewedOn: 2026-09-06
canonical: "https://safeally.net/it-it/strumenti/matrice-di-valutazione-dei-rischi/"
downloads:
  - label: "Modello di valutazione per area"
    url: "https://safeally.net/downloads/risk-matrix/it-it/modello-di-valutazione-per-area.xlsx"
    format: "xlsx"
    note: "Trenta righe, le scale come elenchi a discesa, livello e azione attesa calcolati — e tanto spazio per le misure decise quanto per il punteggio."
sources:
  - label: "Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)"
    url: "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
    publisher: "Normattiva"
  - label: "Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — art. 15 (misure generali di tutela)"
    url: "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
    publisher: "Normattiva"
  - label: "INAIL — portale"
    url: "https://www.inail.it/portale/it.html"
    publisher: "INAIL"
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# Matrice di valutazione dei rischi R = P × D

L'Italia non prescrive un metodo di valutazione. Prescrive però qualcosa che gli altri quattro paesi non dicono con altrettanta chiarezza: l'art. 28 chiede che nel DVR siano specificati i criteri adottati. Il metodo va quindi scritto, non solo applicato — ed è per questo che l'esportazione di questa pagina riporta le scale accanto al punteggio.

Il D.Lgs. 81/2008 non dice come si valuta un rischio.

Dice che il datore di lavoro deve valutare **tutti** i rischi e redigere il documento di valutazione. Non fissa scale, non impone matrici, non nomina metodi. La matrice R = P × D che quasi tutti usano è prassi consolidata, non norma.

Ma dice una cosa che gli altri paesi coperti da questo sito non affermano con la stessa nettezza. L'**art. 28, comma 2, lettera a)** richiede che il DVR contenga una relazione sulla valutazione di tutti i rischi «nella quale siano specificati i **criteri adottati** per la valutazione stessa».

Tradotto in pratica: lei è libero di scegliere il metodo, e obbligato a dichiararlo. Un DVR con una colonna «R» piena di numeri e nessuna spiegazione di che cosa significhino non soddisfa quella lettera — ed è, per esperienza, uno dei rilievi più facili da muovere in una verifica.

Per questo motivo l'esportazione di questa pagina non contiene solo il punteggio: contiene anche le scale che lo hanno prodotto.

## La matrice

Due assi, quattro livelli ciascuno, un prodotto da 1 a 16.

**Probabilità (P)** — tenuto conto delle misure già in atto:

| Livello         | Valore | Significato                                                                                        |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Improbabile     | 1      | Non si sono mai verificati episodi; servirebbero più eventi indipendenti e poco probabili          |
| Poco probabile  | 2      | Sono noti rari episodi; servirebbero circostanze sfortunate                                        |
| Probabile       | 3      | Sono noti episodi in cui il danno si è verificato; la mancanza rilevata rende il danno prevedibile |
| Molto probabile | 4      | Si sono già verificati danni per la stessa mancanza; il nesso è diretto                            |

**Danno (D)** — l'esito più probabile:

| Livello    | Valore | Significato                                     |
| ---------- | ------ | ----------------------------------------------- |
| Lieve      | 1      | Episodio rapidamente reversibile, senza assenza |
| Medio      | 2      | Inabilità temporanea, reversibile               |
| Grave      | 3      | Invalidità parziale, effetti irreversibili      |
| Gravissimo | 4      | Effetti letali o invalidità totale              |

E la lettura del prodotto:

| Livello   | Valore  | Che cosa comporta                                                   |
| --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Basso     | 1 – 2   | Sorvegliare, riesaminare all'aggiornamento                          |
| Moderato  | 3 – 4   | Pianificare nel programma di miglioramento, con responsabile e data |
| Rilevante | 6 – 9   | Intervenire a breve, misure provvisorie subito                      |
| Alto      | 12 – 16 | Sospendere l'attività fino alla messa in sicurezza                  |

## I criteri adottati: che cosa scrivere davvero nel DVR

È la parte specificamente italiana, e vale la pena essere concreti. Perché la relazione soddisfi l'art. 28, i criteri devono permettere a un terzo di rifare il percorso. In pratica servono:

- **Le scale**, per esteso, con il significato di ogni livello. Non «P da 1 a 4», ma che cosa distingue un 2 da un 3.
- **La regola di combinazione** — qui R = P × D — e le soglie che fanno passare da un livello di azione all'altro.
- **Il perimetro**: quali mansioni, quali aree, quali lavorazioni, e come sono state individuate.
- **Chi ha valutato**, con il coinvolgimento di RSPP, medico competente dove previsto, e la consultazione del RLS.
- **La data**, e la regola di aggiornamento.

La giurisprudenza e la prassi riconoscono al datore di lavoro discrezionalità nella scelta dei criteri, purché il documento risponda a semplicità, brevità e comprensibilità e sia realmente utilizzabile come strumento di pianificazione. Il metro non è la raffinatezza del metodo: è se qualcuno che apre il DVR capisce che cosa è stato deciso e perché.

## La gerarchia dell'art. 15 conta più del numero

È il punto in cui una matrice si ritorce più spesso contro chi la usa.

L'art. 15 elenca le misure generali di tutela in ordine: eliminazione dei rischi e, ove non possibile, loro riduzione al minimo; **sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso**; limitazione al minimo del numero di esposti; **priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali**; e solo in coda l'uso limitato degli agenti pericolosi e dei DPI.

Un rischio valutato 12 e affrontato con un cartello e una riunione è una non conformità, qualunque sia il conto. Un rischio valutato 4 risolto modificando la postazione è buona prevenzione.

Conseguenza operativa: valuti il rischio, e scriva accanto a quale livello della gerarchia si colloca la misura scelta e perché non si è saliti più in alto. Quella riga vale più del numero che la precede.

## Due errori che svuotano una valutazione

### Valutare il danno peggiore immaginabile

Quasi ogni rischio può uccidere concatenando abbastanza sfortuna. Se si valuta sempre il peggio, **tutto finisce a D = 4**, la matrice smette di ordinare e il programma di miglioramento diventa un elenco senza priorità — cioè un elenco che nessuno percorre.

Si valuta l'esito **normalmente atteso**. Gli scenari catastrofici ma remoti non spariscono: appartengono a un'analisi dedicata, non a una casella.

### Valutare il rischio iniziale invece di quello residuo

L'errore speculare. Valutare come se le misure esistenti non ci fossero produce una mappa delle paure, non un piano: tutto è rosso, compreso ciò che è sotto controllo da dieci anni.

Si valuta il **rischio residuo**. È anche ciò che rende la valutazione utile nel tempo: installare un riparo la fa scendere, e un indicatore che si muove quando si agisce è l'unico che serva a qualcosa. Annotare in una seconda colonna anche il rischio iniziale è legittimo e utile — mostra che cosa porta la misura, e che cosa accade se viene meno — ma resta la seconda colonna.

## Dove la matrice non arriva

Agenti chimici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, movimentazione manuale dei carichi: i titoli specifici del D.Lgs. 81/2008 impongono metodi propri, con misurazioni e valori limite di esposizione. Forzarli dentro una matrice P × D produce un numero privo di significato che, per giunta, sembra confrontabile con gli altri.

Vale anche per lo **stress lavoro-correlato**, che è espressamente compreso nella valutazione di tutti i rischi e ha percorsi metodologici dedicati. Una matrice 4 × 4 non è uno di quelli.

## Che cosa fa lo strumento e che cosa no

Applica la matrice, colora la casella ed esporta il risultato **insieme alle scale**. Come detto, non è una raffinatezza: senza le scale il punteggio non è documentabile, ed è precisamente la documentabilità che l'art. 28 chiede.

Non conserva nulla, non invia nulla, e valuta un rischio alla volta. Il DVR completo è un altro esercizio e richiede un supporto che regga centinaia di righe.

## Che cosa conservare

- **Il DVR** con i criteri adottati e le scale.
- **La misura scelta per ciascun rischio**, con il livello della gerarchia dell'art. 15 e la motivazione.
- **Il programma di miglioramento**: chi, che cosa, entro quando. Una valutazione senza programma è metà obbligo — ed è la metà che non serve.
- **La data certa** del documento e le revisioni successive, con il motivo: nuova lavorazione, nuovo macchinario, infortunio significativo, esiti della sorveglianza sanitaria.
- **La consultazione del RLS**, che non è una formalità: chi fa il lavoro sa dove la protezione cede.

## Se il suo metodo è migliore

Questa matrice è prassi, non norma, e molti hanno costruito di meglio: un terzo asse per l'efficacia delle misure in atto, una scala del danno tarata sulle categorie infortunistiche del proprio settore, una regola che obbliga a percorrere l'art. 15 prima di validare qualunque misura.

Se ne ha una che regge, è esattamente ciò che questo sito esiste per raccogliere e restituire al mestiere.
