Far firmare una scheda di consegna non trasferisce nulla al lavoratore.
Va detto per prima cosa, perché è il motivo per cui molte schede esistono. L’obbligo di sicurezza resta del datore di lavoro, e l’art. 75 colloca i DPI dove stanno: si usano «quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro». Un DPI consegnato contro firma su una lavorazione che si poteva bonificare resta un inadempimento — e la scheda diventa la prova datata che il rischio era noto.
Quello che la firma attesta è comunque utile, e in pratica manca quasi sempre: che il dispositivo è stato consegnato quel giorno, in quella taglia, e che informazione, formazione e addestramento ci sono stati.
L’art. 77 comma 1: la scelta è un procedimento, non un acquisto
Il primo comma descrive quattro passaggi che il datore di lavoro compie ai fini della scelta dei DPI, e il secondo di essi è quello che sorprende:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
La lettera b) dice, in una subordinata, che il DPI può essere esso stesso una fonte di rischio: campo visivo ridotto da una visiera, stress termico da una tuta impermeabile, impaccio nei movimenti da un’imbracatura, isolamento acustico che nasconde un allarme. La scelta deve tenerne conto, e quindi va scritto da qualche parte.
La sezione 2 della scheda ha per questo una colonna «ulteriori rischi introdotti dal DPI», che non appare praticamente in nessun modello e che è l’unico posto dove quell’obbligo diventa verificabile.
La lettera d) è l’altra spesso dimenticata: la scelta si aggiorna quando gli elementi di valutazione cambiano significativamente. Non si decide una volta all’acquisto.
Il comma 2: la durata d’uso e i quattro elementi
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.
«Specie per quanto riguarda la durata dell’uso» è la parte operativa. Un dispositivo può essere il più adatto sul mercato e restare inutilizzabile per otto ore consecutive; la durata massima d’uso continuativo è una decisione che il comma 2 attribuisce al datore di lavoro, non al buon senso di chi lo indossa.
La lettera c) merita una nota: «caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore». Il singolare è nel testo. La durata d’uso non è un parametro aziendale uniforme.
La sezione 4 della scheda chiede quindi, per ogni DPI, quando va indossato, per quanto al massimo, e su quale dei quattro elementi si basa quella durata. L’ultima colonna è quella che rende la decisione difendibile.
Il comma 4, lettera per lettera
Il comma 4 elenca otto obblighi. Vale la pena leggerne quattro con attenzione.
a) Manutenzione, e gli indumenti che diventano DPI. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene «mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie». E la norma precisa che l’obbligo si applica anche «per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi». Una tuta ignifuga individuata come DPI nel DVR entra nello stesso regime di manutenzione: non è un indumento aziendale da lavare a casa.
d) Uso personale. Ogni DPI è destinato a un uso personale; se le circostanze richiedono l’uso dello stesso DPI da parte di più persone, il datore di lavoro prende misure adeguate perché non ponga problemi sanitari e igienici ai vari utilizzatori. È la stessa regola che si trova in Germania e in Spagna, e la conseguenza pratica è la stessa: la scheda è nominativa.
e) e f) Informazione preliminare e informazioni disponibili. Il lavoratore va informato preliminarmente dei rischi dai quali il DPI lo protegge, e informazioni adeguate su ogni DPI devono essere rese disponibili in azienda o nell’unità produttiva. Preliminarmente significa prima dell’uso, non al primo corso disponibile.
g) La procedura di riconsegna. Questa è la lettera che quasi nessuna scheda in circolazione riporta, e ha un’intera sezione dedicata più sotto.
La lettera g): riconsegna e deposito, per procedura scritta
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.
È un obbligo di procedura, non di diligenza. Il datore di lavoro deve stabilirla, cioè deciderla e renderla nota: a chi si riconsegna, con quale modulo, entro quando, e dove il dispositivo viene depositato.
Nessuno degli altri quattro ordinamenti coperti da questo sito lo scrive. La Francia obbliga alla fornitura gratuita e alla manutenzione, la Spagna rimanda alle istruzioni del fabbricante, la Germania chiede una conservazione ordinata come mezzo per garantire la funzionalità — ma solo l’Italia impone una procedura aziendale per il momento in cui il DPI torna indietro.
E risolve, in una riga, la domanda che nessun registro sa altrimenti risolvere: dove si trova ora l’imbracatura consegnata tre anni fa. La sezione 6 della scheda ha quindi due campi per la procedura e il luogo di deposito, e poi la tabella delle restituzioni con il motivo.
Il comma 5: l’addestramento è indispensabile, non opportuno
La lettera h) del comma 4 chiede di assicurare una formazione adeguata e di organizzare, se necessario, uno specifico addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. Il comma 5 chiude quel «se necessario»:
In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Due conseguenze pratiche.
La prima: per un’imbracatura anticaduta, un autorespiratore, un dispositivo contro il rischio elettrico o un DPI contro agenti chimici aggressivi — tutti di terza categoria — non c’è margine di valutazione. L’addestramento va fatto, e l’aula non è addestramento: l’addestramento è la prova pratica del gesto.
La seconda, meno intuitiva: i protettori dell’udito sono nell’elenco pur non essendo tutti di terza categoria. Tappi e cuffie richiedono addestramento in ogni caso. È il DPI che si considera più banale del mondo, e la norma lo tratta come i sistemi anticaduta — perché un tappo inserito male non protegge e chi lo indossa non se ne accorge.
Da qui la colonna «Cat.» nella tabella delle consegne della scheda. Non è un dato anagrafico: se la categoria non è annotata, la sezione 5 non è verificabile.
E la lettera c) del comma 4 chiude il cerchio: le istruzioni devono essere «comprensibili per i lavoratori». Comprensibili significa nella lingua di chi le deve seguire.
Perché la scheda porta taglia e scadenza
Nessuna delle due è espressamente richiesta. Sono i due dati che dopo non si ricostruiscono.
La taglia decide se il DPI protegge: un facciale filtrante di misura sbagliata non offre la protezione per cui è stato scelto, e il comma 1 lettera b) chiede caratteristiche adeguate al rischio.
La scadenza o vita utile intercetta i dispositivi che scadono senza sembrare rovinati: imbracature e cordini tessili, caschi, filtri. Il fabbricante fissa una durata indipendente dall’usura visibile, e il comma 4 lettera a) rimanda alle sue indicazioni. Un’imbracatura impeccabile può essere fuori servizio, e il dato è leggibile sull’etichetta il giorno della consegna e praticamente perso il giorno dopo.
Che cosa non è questa scheda
- Non è una liberatoria, come detto. Il documento lo scrive sopra la riga della firma, così lo sa anche chi la raccoglie.
- Non è il DVR. Ci si appoggia: la sezione 1 chiede la mansione corrispondente e la sezione 2 riprende i rischi. Un DPI consegnato senza valutazione dietro è una distribuzione.
- Non copre i titoli specifici. Agenti chimici e cancerogeni, amianto, rumore, vibrazioni, lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico, atmosfere esplosive: ognuno aggiunge criteri di scelta, verifiche e talvolta sorveglianza sanitaria.
- Non è il registro della formazione. L’addestramento del comma 5 va tracciato, e questa scheda ne porta la traccia per singolo lavoratore; l’impianto formativo aziendale è un’altra cosa.
- Non è un parere legale né un’esposizione completa. Gli articoli sono linkati sotto e sono brevi.
- Non è trasferibile. In Francia DPI e indumenti di lavoro sono gratuiti senza eccezioni, con una consigna scritta e un addestramento all’uso; in British Columbia le calzature di sicurezza le fornisce il lavoratore; in Québec pretendere che un candidato le possieda già è vietato. Una scheda unica per un gruppo internazionale sbaglia in quattro Paesi su cinque.
Come usarla
- Collegare la scheda al DVR (sezione 1): mansione, unità produttiva, data di inizio.
- Scrivere i rischi non evitabili e gli ulteriori rischi del DPI (sezione 2). La seconda colonna è quella che manca in tutte le altre schede.
- Annotare categoria, taglia e scadenza alla consegna (sezione 3). La categoria decide la sezione 5.
- Fissare la durata massima d’uso (sezione 4) e dire su quale dei quattro elementi si basa.
- Tenere separate informazione, formazione e addestramento (sezione 5). Per la terza categoria e per l’udito l’addestramento è indispensabile.
- Stabilire e scrivere la procedura di riconsegna (sezione 6). È la lettera g), ed è un obbligo.
- Firmare (sezione 7), leggendo una volta la riga sopra.
E riportare le scadenze su un calendario. Sono le date che passano in silenzio.