Fra un mancato infortunio e un infortunio con prognosi c’è quasi sempre mezzo metro, non una causa diversa. È l’unica fonte di dati sugli errori che un’azienda può analizzare senza averla pagata — e in Italia, a differenza di altri paesi, non resta una buona pratica interna: entra nel modello di organizzazione e gestione dell’articolo 30 ed è uno degli interventi valorizzati nel modello OT23, al quale è legata una riduzione del tasso.
Che cosa comporta in pratica
- Nessun obbligo di denuncia. L’obbligo verso l’INAIL riguarda gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni; il mancato infortunio si rileva per scelta.
- La definizione va scritta. Un indicatore sui mancati infortuni è confrontabile solo con sé stesso, e solo se la regola di conteggio non è cambiata durante l’anno.
- Numeri in crescita sono una buona notizia. Misurano la fiducia nel sistema di segnalazione: leggerli come un peggioramento è il modo più rapido per farli sparire.
- La segnalazione va chiusa. Che cosa è stato fatto, da chi, entro quando: senza ritorno visibile il sistema diventa una cassetta dei suggerimenti in un trimestre.
- Stessa analisi degli infortuni: ricerca delle cause, azioni correttive, verifica di efficacia. E l’evidenza documentale serve anche fuori: è ciò che l’organismo di vigilanza e l’INAIL guardano.
Che cosa non è
Non è una medicazione. Se qualcuno è stato soccorso c’è una lesione, e valgono gli obblighi di registrazione e, superata la soglia, di denuncia.
Non è una segnalazione di pericolo. Una scala danneggiata è una condizione, un piede che scivola è un evento. Entrambi vanno nel sistema; mescolati nello stesso indicatore non dicono nulla.
E non pesa come in Canada. Là il near miss non ha un destinatario esterno e resta una pratica di programma: nessun modulo, nessuno sconto, nessun modello organizzativo che lo richiami. Stesso evento, due gravità normative diverse.