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DUVRI: i cinque uomini-giorno, e le cinque eccezioni che li annullano

Il DUVRI non è sempre dovuto: l'art. 26 comma 3-bis esclude i servizi intellettuali, le mere forniture e i lavori sotto i cinque uomini-giorno. Ma quell'ultima esclusione cade in cinque casi, e tre giorni di lavoro in un serbatoio sono uno di essi. Ecco un modello, i confini dell'obbligo, e la colonna la cui assenza spiega la maggior parte degli infortuni in coattività.

Giurisdizione
Italia
Contenuto rivisto il

Il documento

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  • Modello di DUVRI .docx

    Documento modificabile, sette sezioni: le parti e il contratto con gli uomini-giorno, quando il DUVRI è dovuto e quando no, sopralluogo congiunto e informazione dettagliata, rischi da interferenza con la colonna «a carico di», cooperazione durante i lavori, aggiornamenti e la doppia firma.

Cosa contiene il documento

Generato dalla stessa specifica del file: questo elenco e il documento non possono divergere. 48 campi e righe da compilare

  1. 1. Le parti e il contratto Prassi di settore — nulla lo impone
  2. 2. Quando il DUVRI è dovuto, e quando non lo è Imposto dalla normativa
  3. 3. Sopralluogo congiunto e informazione preliminare Imposto dalla normativa
  4. 4. Rischi da interferenza e misure Imposto dalla normativa
  5. 5. Cooperazione e coordinamento durante i lavori Imposto dalla normativa
  6. 6. Aggiornamenti e chiusura Prassi di settore — nulla lo impone
  7. 7. Firme Prassi di settore — nulla lo impone

Cosa chiede davvero la norma

Il DUVRI è il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Non è la valutazione dell’appaltatore, non è il DVR del committente, e non contiene i rischi propri di nessuno dei due.

Questa è la prima cosa da fissare, perché la maggior parte dei DUVRI in circolazione la sbaglia: sono due DVR spillati insieme, duecento pagine di rischi generici in cui l’interferenza — l’unico oggetto del documento — non compare.

Quattro obblighi, e solo l’ultimo è un documento

L’art. 26 comma 1 mette in fila quattro cose, e le prime tre vengono prima del documento.

Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo in relazione ai lavori affidati. Ha un autore e una data, e vanno scritti: la sezione 1 del modello ha il campo apposta.

Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Dettagliate: un opuscolo aziendale generico non è informazione dettagliata, e questa è la lettera dell’articolo su cui si contesta più spesso.

Cooperare e coordinare (comma 2): i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Elaborare il DUVRI (comma 3), a carico del datore di lavoro committente, che lo elabora — o designa un incaricato con adeguata formazione — e lo allega al contratto.

L’allegato al contratto non è un dettaglio amministrativo: è ciò che rende il documento parte dell’accordo economico invece di un adempimento parallelo, e quindi ciò che gli dà peso quando qualcuno chiede chi paga la misura.

Quando il DUVRI non è dovuto, e l’eccezione all’eccezione

Il comma 3-bis esclude tre casi:

  • i servizi di natura intellettuale;
  • le mere forniture di materiali o attrezzature;
  • i lavori, servizi o forniture di durata inferiore a cinque uomini-giorno.

E poi annulla il terzo in cinque situazioni: l’esclusione dei cinque uomini-giorno non si applica se le lavorazioni comportano rischi da incendio di livello elevato, spazi confinati, agenti cancerogeni, amianto o atmosfere esplosive.

È la parte dell’articolo che un modello generico sbaglia in silenzio, e vale la pena essere espliciti su cosa significa in pratica: tre giorni di lavoro dentro un serbatoio non sono esclusi. Nemmeno mezza giornata di rimozione di un pannello in amianto, né due giorni di saldatura in un’area a rischio incendio elevato. La durata brevissima non copre nulla di tutto questo.

Da qui il campo «uomini-giorno previsti» nella sezione 1 e la tabella della sezione 2, che riporta le tre esclusioni e la contro-eccezione una accanto all’altra. È una tabella da tenere, non da cancellare.

Confronto con gli altri quattro Paesi

L’Italia sta in mezzo, e sapere dove stanno gli altri serve a chi lavora per un gruppo estero.

  • Francia ha una soglia numerica in ore: il plan de prévention è scritto obbligatoriamente da 400 ore di lavoro previsibili in dodici mesi o meno, subappaltatori inclusi, oppure per qualunque lavoro incluso in una lista ministeriale di lavori pericolosi, a prescindere dalla durata. E impone per legge un sopralluogo congiunto preliminare.
  • Canada non impone un documento ma una designazione: prime contractor in British Columbia, constructor su un cantiere dell’Ontario. E in British Columbia, se nessuno ha firmato un accordo scritto, il proprietario del luogo di lavoro è il prime contractor.
  • Germania si limita a due frasi senza documento e senza soglia, con un obbligo particolare: accertarsi che i lavoratori dell’altra impresa abbiano ricevuto istruzioni adeguate sui rischi del proprio stabilimento.
  • Spagna lascia alle imprese la scelta dei medios de coordinación, senza soglia e senza forma obbligatoria.

Cinque sistemi, un principio comune, e nessuna soglia trasferibile.

Il sopralluogo congiunto: come si danno informazioni «dettagliate»

Nessun comma dell’art. 26 usa la parola sopralluogo. Ma l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente è difficilmente assolvibile da una scrivania: un documento generico non dice quale linea resta in tensione, quale copertura non regge un carico, a che ora passa il carrello elevatore.

La sezione 3 del modello propone quindi la lista di un sopralluogo congiunto, con data e presenti: aree delimitate sul posto, vie di circolazione, impianti che restano in servizio, piano di emergenza e punti di raccolta, informazioni dettagliate consegnate per iscritto, rischi introdotti dall’appaltatore comunicati al committente, aree a rischio particolare segnalate.

L’informazione è reciproca, e questa è la metà che si dimentica: il committente ignora spesso cosa un gruppo elettrogeno o una piattaforma aerea porta nel suo reparto.

La colonna che spiega gli infortuni in coattività

La sezione 4 è il cuore: una tabella dei rischi da interferenza con la misura adottata per ciascuno. E una colonna che quasi nessun DUVRI porta: «a carico di».

È la ragione d’essere del documento. Una misura concordata e non attribuita è una misura che ciascuna impresa crede in carico all’altra. La delimitazione che non è stata posata, la messa fuori tensione che non è stata fatta, il preposto alla sorveglianza che non è stato destinato: nelle analisi degli infortuni in appalto è il modello dominante, ed è invisibile su un documento senza quella colonna.

Due precisazioni sulla tabella:

  • Non riguarda i rischi propri delle imprese. Restano nel rispettivo DVR. Un DUVRI che ricopia «caduta dall’alto» e «rischio elettrico» senza dire cosa cambia la coattività non ha fatto il suo lavoro.
  • I rischi da interferenza sono di solito banali. Un’area di deposito che ostruisce un’uscita. Carrelli che attraversano una zona di lavoro. Una fermata di impianto non annunciata. Un mezzo che passa sotto una piattaforma.

Durante i lavori, e la custodia

Due cose continuano dopo la firma.

La cooperazione e il coordinamento del comma 2, che sono obblighi continui: un referente per parte, una riunione di coordinamento periodica con verbale, i subappaltatori inseriti nel DUVRI prima del loro arrivo. Un’impresa che entra alla terza settimana non ha fatto il sopralluogo e non sa quale linea è in tensione.

La custodia. L’art. 29 comma 4 nomina esplicitamente il documento dell’art. 26 comma 3 accanto al DVR: entrambi «devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi». Non in sede, non solo sul server, non solo presso il consulente.

E una delimitazione da risolvere prima di considerare sufficiente questo documento: si tratta di un cantiere temporaneo o mobile? Allora si applica il Titolo IV, con PSC e POS, e questo modello non li sostituisce.

Che cosa non è questo modello

  • Non è il DVR di nessuna delle due imprese.
  • Non è il PSC né il POS di un cantiere del Titolo IV.
  • Non è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, che è un adempimento a sé con la sua documentazione; il modello ne registra solo la data.
  • Non copre i permessi specifici: lavori a caldo, messa fuori tensione, spazi confinati, lavori in quota. Ognuno ha la sua procedura, e questo documento deve rinviarci, non sostituirli.
  • Non trasferisce obblighi. Ciascun datore di lavoro resta responsabile dei propri lavoratori, qualunque sia il coordinamento. Il documento lo scrive sopra la firma.
  • Non è un parere legale e non è trasferibile: la Francia ha una soglia in ore, la Spagna una scelta di mezzi, il Canada una designazione con un default che colpisce il proprietario. Le soglie non attraversano le frontiere.

Come usarlo

  1. Contare gli uomini-giorno (sezione 1) e verificare la sezione 2: il DUVRI è dovuto o si rientra in un’esclusione?
  2. Controllare la contro-eccezione. Incendio elevato, spazi confinati, cancerogeni, amianto, atmosfere esplosive: l’esclusione dei cinque uomini-giorno cade.
  3. Registrare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale con la sua data.
  4. Fare il sopralluogo congiunto (sezione 3) e consegnare le informazioni dettagliate per iscritto.
  5. Compilare la tabella delle interferenze sul posto, con la colonna «a carico di» su ogni riga.
  6. Allegare il DUVRI al contratto, che è ciò che il comma 3 chiede.
  7. Custodirlo presso l’unità produttiva (art. 29 comma 4).
  8. Aggiornarlo quando la lavorazione cambia, e far firmare entrambe le parti.

E conservarlo a lavori conclusi. La domanda che arriva un anno dopo non è mai «avevate un DUVRI», ma «chi doveva posare la delimitazione».

Fonti

Testi primari, verificati alla data di revisione indicata sopra. Se uno di questi link si è spostato, ce lo dica.

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