Il D.Lgs. 81/2008 elenca due obblighi che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tutto il resto è delegabile; questi due no.
Che cosa comporta in pratica
- La data certa conta. Il documento deve avere data certa o essere attestato dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, per presa visione, di RSPP, RLS e medico competente ove nominato. È la prova di quando la valutazione esisteva — e dopo un infortunio è la prima cosa che viene chiesta.
- Si aggiorna in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, dopo infortuni significativi e quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.
- Copre tutti i rischi, compresi quelli da stress lavoro-correlato e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Resta in azienda. Va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.
Che cosa non è
Non è un metodo di calcolo. Il decreto non impone alcuna matrice, né alcun punteggio. La matrice probabilità × danno è prassi diffusa, non norma: ciò che viene esaminato è la coerenza del criterio e il fatto che porti a misure con responsabili e scadenze.
Non è il DUVRI. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze riguarda i contratti d’appalto e d’opera ed è un documento diverso, con un altro soggetto obbligato.
E non è il DUERP francese. Le due sigle si somigliano e i due obblighi non coincidono: la Francia impone un inventario per unità di travail con regole di aggiornamento e conservazione proprie, l’Italia impone contenuti minimi, la data certa e un programma di miglioramento. Un modello tradotto non soddisfa né l’una né l’altro.