Dietro la sigla ci sono due direttive che vengono confuse di continuo. La 2014/34/UE parla al costruttore e stabilisce a quali condizioni un apparecchio può essere immesso sul mercato per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva — da lì le categorie sulla targhetta. La 1999/92/CE parla al datore di lavoro ed è recepita nel Titolo XI del D.Lgs. 81/2008: valutare, classificare, segnalare, documentare.
Che cosa comporta in pratica
- Zone, non etichette. Zone 0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbie; 20, 21 e 22 per le polveri combustibili, secondo la probabilità e la durata di presenza dell’atmosfera esplosiva. La classificazione è una decisione motivata e regge tutto il resto.
- Il documento sulla protezione contro le esplosioni è obbligatorio, va redatto prima dell’inizio del lavoro e aggiornato quando cambiano luoghi, attrezzature o organizzazione. È parte della valutazione dei rischi, non un allegato da recuperare dopo.
- L’apparecchio deve corrispondere alla zona, compreso ciò che entra per poco: il carrello elevatore, la smerigliatrice della ditta esterna, il telefono.
- Le polveri sono sottovalutate. Farina, zucchero, legno, alluminio, granuli plastici: la maggior parte delle esplosioni industriali non arriva da una tubazione di gas ma da un silo, un elevatore a tazze o un impianto di aspirazione.
Che cosa non è
Non è una certificazione aziendale. Non esiste l’«azienda ATEX»: si certificano gli apparecchi, e la conformità dell’esercizio si dimostra con la classificazione, il documento e le verifiche periodiche.
Non è la prevenzione incendi. Un locale a norma sul fronte antincendio può avere una zona 1 non trattata. I due regimi si sovrappongono e nessuno sostituisce l’altro.
E non è l’AIA. L’autorizzazione integrata ambientale guarda l’impianto verso l’esterno; l’ATEX protegge chi lavora dentro. Un fascicolo ambientale in ordine non vale come documento sulla protezione contro le esplosioni — così come non varrebbe una ICPE francese.