La scheda di sicurezza non è una cortesia commerciale: è un obbligo dell’articolo 31 del regolamento REACH, con il contenuto delle sedici sezioni fissato dall’allegato II. Va fornita gratuitamente, in italiano per un prodotto immesso sul mercato italiano, e il fornitore deve trasmettere la versione aggiornata a tutti i destinatari serviti nei dodici mesi precedenti quando emerge un’informazione nuova che incide sulle misure di prevenzione.
Che cosa comporta in pratica
- Tre sezioni fanno il lavoro: la 2 (identificazione dei pericoli), la 8 (controllo dell’esposizione e protezione individuale, dove compaiono i valori limite e i DPI) e la 13 (smaltimento). Alimentano rispettivamente il DVR, l’istruzione di reparto e la classificazione del rifiuto.
- La data di revisione è nella sezione 16. Una scheda del 2011 su un prodotto ancora in uso non è un documento d’archivio: è una scheda che il fornitore doveva aggiornare e che nessuno ha richiesto.
- Lo scenario d’esposizione allegato vincola. Se c’è, descrive le condizioni d’uso ammesse; usare il prodotto fuori da quelle condizioni obbliga l’utilizzatore a valle a una valutazione propria.
- Deve essere accessibile ai lavoratori e al servizio di prevenzione, non archiviata nell’ufficio acquisti.
Che cosa non è
Non è l’istruzione operativa. Quella la scrive l’azienda, per il proprio processo e con le proprie parole. La scheda la scrive il fornitore, per un prodotto, senza conoscere il vostro impianto. Fotocopiare l’una per assolvere all’altra è la non conformità chimica più diffusa.
Non è una valutazione dei rischi. Descrive un pericolo intrinseco; l’esposizione dipende da quantità, procedimento, ventilazione e durata.
E non è la safety data sheet canadese, nonostante lo stesso nome e le stesse sedici sezioni. Quella appartiene al sistema WHMIS e al regolamento sui prodotti pericolosi, con regole di aggiornamento proprie. Il formato si somiglia; gli obblighi che lo circondano non si trasferiscono.