Il D.Lgs. 81/2008 non impone un sopralluogo periodico generale. Nessuna frequenza, nessun modulo, nessun formato.
Fissa però tre cose diverse che vengono regolarmente confuse fra loro, e sapere quale si sta facendo cambia chi deve essere presente.
Uno — la visita del medico competente. Art. 25 comma 1 lettera l): il medico competente
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Almeno una volta all’anno, o con una cadenza diversa che il medico stabilisce in base alla valutazione dei rischi. Non è il datore di lavoro a decidere quella frequenza, e non è un sopralluogo di sicurezza: è la visita agli ambienti da parte di chi fa la sorveglianza sanitaria.
Due — la riunione periodica. Art. 35: nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori, almeno una volta all’anno, con il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ove nominato e il RLS. È una riunione, non un giro. L’ordine del giorno è però quello che interessa a chi torna da un sopralluogo, perché il datore di lavoro vi sottopone il DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, gli esiti della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta e l’efficacia dei DPI, e i programmi di formazione. Della riunione si redige un verbale, a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
Tre — l’accesso del RLS. Art. 50 comma 1 lettera a): il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza «accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni». Senza cadenza, senza autorizzazione preventiva, e non come ospite.
Da qui la conseguenza pratica: il sopralluogo di sicurezza «aziendale», quello che quasi tutti fanno, non è nessuno dei tre. È prassi, e va organizzato come tale — con una frequenza decisa e scritta, non con una frequenza citata dal decreto.
La maggior parte delle righe è prassi, e la scheda lo dichiara
Qui un documento del genere sbanda con la massima facilità. Una riga stampata si legge come un obbligo. Chi riceve una scheda con quaranta punti presume che tutti e quaranta glieli chieda la legge.
In questa check-list buona parte non lo è, quindi ogni riga porta la sua base: imposto dalla normativa, raccomandato da una norma o da una guida ufficiale, oppure prassi di settore, nulla lo impone.
La distinzione separa due cose diverse:
- La verifica non è imposta. Nessuno è obbligato a fare un giro per guardare le uscite di emergenza.
- Ciò che si verifica lo è. Le vie di esodo devono restare libere, che qualcuno sia passato a controllare o no.
Per questo la scheda non va firmata come un certificato di conformità. La firma della sezione 6 attesta che il sopralluogo è avvenuto, con queste persone, e che queste sono le constatazioni. Nulla di più.
Qualche esempio dall’elenco:
Imposto. Vie e uscite di emergenza libere e apribili nel senso dell’esodo senza chiave. Contenitori etichettati, compresi quelli di travaso. Schede dati di sicurezza accessibili e aggiornate. Ripari e dispositivi di sicurezza presenti e non manomessi. Verifiche periodiche delle attrezzature in corso di validità. DVR custodito presso l’unità produttiva — art. 29 comma 4, e non in sede, che è la constatazione più facile da fare entrando e la più frequentemente negativa nei gruppi con più stabilimenti.
Raccomandato. La verifica degli estintori, la cui periodicità viene da norme tecniche e da contratti di manutenzione.
Prassi. Ordine e pulizia, illuminazione nei passaggi poco usati, se gli ausili alla movimentazione vengono davvero usati. Nulla obbliga a controllarlo. Sono in elenco perché trovano qualcosa.
Comporre la scheda prima di partire
L’assemblatore in alto in questa pagina esiste per un motivo molto concreto: una check-list di quaranta righe con quindici non pertinenti all’area si compila male. Le righe fuori tema vengono spuntate per abitudine, e l’abitudine si estende alle altre.
Spunti quindi le rubriche che riguardano davvero l’area — un’officina meccanica non ha le stesse di un ufficio o di un cantiere — e stampi ciò che resta. L’esportazione CSV dà lo stesso elenco con due colonne vuote, «Conforme» e «Constatazione», per chi preferisce un foglio di calcolo su un tablet. Il documento modificabile porta l’insieme completo e lì si cancella ciò che non serve. Le due strade arrivano allo stesso punto, e la seconda sopravvive a una zona senza rete.
Il seguito, e i trenta giorni che possono scattare
Il sopralluogo non è imposto; il suo seguito sì, e in Italia con una scadenza in giorni.
L’art. 29 comma 3 impone la rielaborazione della valutazione dei rischi — e del documento, entro trenta giorni dalla causale — in quattro casi. Due di essi possono emergere proprio da un sopralluogo: una modifica del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza, e un infortunio significativo. Un terzo, gli esiti della sorveglianza sanitaria, arriva dal medico competente che ha fatto la visita annuale agli ambienti.
Quindi la domanda da porsi alla fine di ogni sopralluogo è precisa: qualcuna di queste constatazioni fa scattare i trenta giorni? La sezione 5 del documento la mette come voce di controllo, perché è più facile scoprirlo il giorno del giro che il giorno dell’ispezione.
Il resto della sezione chiude il cerchio:
- Constatazioni documentate e consegnate al preposto dell’area.
- Azioni riportate nel programma di miglioramento del DVR — la lettera c) dell’art. 28 comma 2.
- Verificato se una constatazione fa scattare la rielaborazione entro trenta giorni.
- RLS informato, e temi annotati per la riunione periodica.
- Constatazioni da risolvere subito chiuse prima della fine del sopralluogo.
- Data del prossimo sopralluogo fissata.
Il punto 5 merita la riga a sé perché distingue un sopralluogo da un audit. Un riparo escluso, un’uscita bloccata, un prodotto non identificato: nessuno dei tre entra in un piano a novanta giorni.
Che cosa non è questa check-list
- Non è il DVR. Un sopralluogo registra uno stato in un momento; la valutazione analizza esposizioni nel tempo. Le constatazioni lo alimentano — e possono obbligare a rielaborarlo — ma non lo sostituiscono.
- Non è la visita del medico competente dell’art. 25, né la riunione periodica dell’art. 35. Sono tre attività distinte con partecipanti distinti.
- Non è una verifica di conformità. Verifiche periodiche di attrezzature da parte di soggetti abilitati, impianti sottoposti a regimi specifici, conformità delle macchine: regimi propri, soggetti propri.
- Non copre i titoli specifici. Agenti chimici, amianto, spazi confinati, lavori in quota, atmosfere esplosive, cantieri: ognuno ha i suoi punti.
- Non è un certificato. Vedi la firma sopra.
- Non è trasferibile. L’Ontario scrive un mese nella legge; la British Columbia scrive uno standard — «a intervalli che impediscano lo sviluppo di condizioni di lavoro non sicure» — più un sopralluogo speciale dopo un guasto o un infortunio; la Germania mette il suo trimestre sulla riunione del comitato, non sul giro. Importare una frequenza straniera significa importare un obbligo che qui non esiste, o perderne uno che là esiste.
Come usarla
- Componga la scheda con l’assemblatore qui sopra, tenendo solo le rubriche dell’area.
- Dichiari quale attività sta facendo (sezione 1): sopralluogo aziendale, visita del medico competente, accesso del RLS. Cambia chi deve esserci.
- Annoti i partecipanti prima di partire, non dopo.
- Spunti ciò che è conforme, lasci vuoto ciò che non lo è, e riporti ogni casella vuota nella tabella delle constatazioni. Una spunta incerta è una constatazione.
- Metta responsabile e termine su ogni constatazione. Senza entrambi non è mai stata risolta.
- Risolva prima di uscire ciò che espone qualcuno adesso.
- Chiuda il cerchio, e in particolare verifichi i trenta giorni dell’art. 29 comma 3.
E conservi le schede. Dodici sopralluoghi datati valgono, davanti a un organo di vigilanza e dopo un infortunio, infinitamente più di una relazione annuale ben scritta.