C’è un errore di calcolo che in Italia si fa quasi sempre, e va nella direzione sbagliata: contare le quarantotto ore dall’infortunio.
Art. 18 comma 1 lettera r del D.Lgs. 81/2008, testo integrale della parte che conta:
comunicare in via telematica all’INAIL […] entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
Dalla ricezione del certificato medico. Non dall’infortunio, non dalla conoscenza dell’evento, non dal rientro del lavoratore. Se il certificato arriva il mercoledì per un infortunio del venerdì precedente, le quarantotto ore partono il mercoledì.
Per questo il calcolatore in cima a questa pagina chiede tre date distinte — infortunio, conoscenza, ricezione del certificato — e usa quella corretta per ciascun obbligo. Chi conta dall’evento si dà un termine più stretto del dovuto: non è un rischio di sanzione, è lavoro inutile e ansia inutile. Chi conta dal rientro, invece, è in ritardo.
La soglia va letta con la stessa attenzione: assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Una medicazione senza assenza non fa scattare la comunicazione.
I trenta giorni che nessun altro Paese ha
Qui l’Italia è sola fra i cinque ordinamenti coperti da questo sito. L’art. 29 comma 3 elenca quattro causali di rielaborazione della valutazione dei rischi, e una è «a seguito di infortuni significativi». Poi fissa il termine:
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato […] nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Trenta giorni dalla causale — cioè dall’infortunio, non dalla fine dell’indagine. Francia, Germania e Spagna impongono di aggiornare la valutazione dopo un danno, ma nessuna delle tre mette un numero di giorni. In Italia c’è.
E lo stesso comma aggiunge due obblighi che si perdono per strada, entrambi con la parola immediata dentro: dare immediata evidenza, con idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione, e darne immediata comunicazione al RLS, che accede a quella documentazione su richiesta.
Quindi tre orologi diversi dopo un infortunio significativo: 48 ore dal certificato per la comunicazione, immediato per il RLS, trenta giorni per il documento. Nessuno dei tre parte dallo stesso momento degli altri due.
Che cosa vuol dire «significativo», e cosa fare quando non si sa
La norma non definisce «infortunio significativo». È una delle poche indeterminatezze rilevanti del decreto, e va gestita, non risolta a tavolino.
Il criterio praticabile — ed è prassi, non norma, e nel documento è etichettato come tale — è duplice: la gravità dell’esito e il potenziale dell’evento. Un infortunio con prognosi lunga è significativo per il primo motivo. Un quasi infortunio in cui un carico è caduto accanto a una postazione è significativo per il secondo, anche senza un solo giorno di assenza, perché rivela una falla nella valutazione.
La sezione 7 del rapporto mette perciò una voce di controllo esplicita: questa constatazione fa scattare i trenta giorni? È molto più economico rispondere il giorno dell’indagine che il giorno di un’ispezione.
La sequenza dei fatti, e la colonna che cambia tutto
La sezione 3 chiede una riga per fatto, in ordine, con una colonna che quasi non si trova altrove: «come è accertato».
Separa il visto dal riferito. A un anno di distanza, quando il rapporto torna sul tavolo, è l’unica colonna che dice cosa l’indagine sapeva davvero — e in un procedimento la differenza fra «accertato sul posto, foto n. 3» e «riferito dal preposto il giorno dopo» è enorme.
Con la disciplina che ne consegue: fatti, non interpretazioni. «L’operatore aveva fretta» non è un fatto. «L’operatore ha introdotto la mano prima dell’arresto della tavola» lo è. La prima chiude l’analisi; la seconda la apre, perché si può chiedere perché la tavola si ferma in otto secondi e perché nulla impedisce di arrivarci prima.
Il test della causa utile
Qualunque metodo si usi, un test va applicato a ogni causa scritta, ed è in grassetto nel documento:
Una causa che non si può cambiare non è una causa utile.
«Disattenzione» non si corregge; nessuno sa decretare l’attenzione. «Nessun comando di arresto a portata della postazione» si corregge, spesso per duecento euro.
L’ultima colonna della tabella delle cause chiede se la causa era già nel DVR. Una causa già valutata e non trattata è un’informazione radicalmente diversa da una che si scopre: la prima è un difetto di attuazione, la seconda un difetto di valutazione. Chiedono misure diverse e vengono giudicate in modo molto diverso.
Chi deve esserci
L’indagine non è un adempimento del solo servizio prevenzione. Tre soggetti compaiono nel decreto attorno a questo momento, e il rapporto li nomina:
- Il RSPP, perché è con lui che il datore di lavoro effettua e rielabora la valutazione (art. 29 comma 1).
- Il medico competente, nei casi dell’art. 41, per la stessa ragione — e perché gli esiti della sorveglianza sanitaria sono una delle quattro causali di rielaborazione.
- Il RLS, che va informato immediatamente dell’aggiornamento delle misure e che accede ai luoghi di lavoro senza cadenza prefissata (art. 50 comma 1 lettera a).
E poi la riunione periodica: l’art. 35 mette l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali fra le cose che il datore di lavoro sottopone ai partecipanti. Un infortunio analizzato e mai portato in riunione è un’analisi che resta in una cartella.
Che cosa non è questo rapporto
- Non è una caccia al responsabile. Un rapporto che finisce con un nome è finito troppo presto. Il documento lo scrive sopra la prima sezione, perché è la deriva più comune e la più costosa: produce rapporti che nessuno vuole più scrivere in modo onesto.
- Non è la denuncia all’assicuratore pubblico, che segue una disciplina e un termine propri — e che per questo il calcolatore non calcola: sarebbe una data letta da una fonte secondaria, e su una scadenza non è accettabile.
- Non è il registro infortuni, che è stato abrogato nel 2017. Se il vostro modello attuale ne parla, il modello è vecchio.
- Non sostituisce il DVR, ma lo alimenta — ed entro trenta giorni.
- Non è un parere legale né un’esposizione completa. Gli articoli sono linkati sotto e si leggono in dieci minuti.
- Non è trasferibile. La Francia conta 48 ore senza domeniche e festivi, dall’evento. La Germania notifica solo oltre tre giorni di inabilità, entro tre giorni dalla conoscenza. L’Ontario impone un avviso telefonico immediato e poi un rapporto scritto entro 48 ore. La British Columbia mette un termine sull’indagine stessa. Copiare un termine straniero significa usare il calendario sbagliato.
Come usarlo
- Compilare la sezione 1 subito, con tutte e tre le date: infortunio, conoscenza, ricezione del certificato. Sono tre orologi diversi.
- Leggere la sezione 2 e verificare la soglia: almeno un giorno di assenza oltre quello dell’evento.
- Scrivere la sequenza dei fatti entro 48 ore, con la colonna «come è accertato».
- Annotare testimoni e contatti il primo giorno.
- Analizzare le cause con il test qui sopra, e segnare quali erano già nel DVR.
- Rispondere alla domanda dei trenta giorni: la causale è un infortunio significativo?
- Informare immediatamente il RLS dell’aggiornamento delle misure, con idonea documentazione.
- Rielaborare il DVR e fissare la data di verifica dell’efficacia insieme alla misura.
- Portare il caso alla riunione periodica.
E diffondere quello che si è imparato alle altre postazioni esposte allo stesso rischio. È l’unica parte di tutto questo lavoro che protegge qualcuno che non era presente.