Fra i cinque ordinamenti che questo sito copre, l’italiano è quello che descrive il documento con più precisione. La Francia impone un documento e lascia libero il metodo; la Germania chiede tre contenuti in una frase; il Canada, a seconda della provincia, non chiede nemmeno un documento. L’Italia elenca sei contenuti obbligatori, aggiunge un elenco esplicito di rischi da valutare comunque, fissa un termine in giorni per la rielaborazione e attribuisce alla firma una funzione giuridica.
Il che rende il DVR più facile da scrivere di quanto si creda, e più facile da sbagliare: quasi tutti i modelli in circolazione coprono le lettere a) e b) del comma 2 e trascurano le altre quattro.
Prima di tutto: la valutazione non è delegabile
L’art. 17, comma 1, lettera a) mette la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento fra gli obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati. Non al RSPP, non al consulente, non al responsabile di stabilimento.
Questo cambia il senso di un modello scaricato: può aiutare a organizzare il documento, non a produrre l’adempimento. Un DVR compilato bene su una valutazione mai fatta è, davanti a un organo di vigilanza, la prova scritta che non è stata fatta.
E va detta subito anche la cosa opposta, perché è l’errore più diffuso in assoluto: l’autocertificazione della valutazione dei rischi non è più ammessa. L’art. 29, comma 5 la consentiva ai datori di lavoro fino a 10 lavoratori soltanto fino al 31 dicembre 2012. Da allora si usano le procedure standardizzate — utilizzabili fino a 10 lavoratori per obbligo e fino a 50 per facoltà (comma 6) — ma un documento c’è sempre.
I sei contenuti dell’art. 28, comma 2
Il comma 2 chiede che il documento contenga:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa […];
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati […];
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Sei sezioni del modello corrispondono una a una a queste lettere. Vale la pena guardare da vicino le quattro che si perdono per strada.
c) Il programma di miglioramento è un contenuto distinto
La lettera b) descrive quello che c’è: misure attuate, DPI adottati. La lettera c) descrive dove si sta andando: il programma delle misure per il miglioramento nel tempo.
Sono due cose diverse e in molti DVR diventano una sola colonna. Il risultato è un documento che fotografa lo stato attuale e non dice nulla su un percorso — che è esattamente il contrario di uno strumento operativo di pianificazione.
d) Competenze e poteri
La lettera d) chiede le procedure e i ruoli che devono attuarle, e chiude con una condizione che è più che una raccomandazione: ai ruoli «devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri».
Assegnare la sostituzione di un impianto a chi non ha il budget per farla non è ottimismo organizzativo: è un’assegnazione non conforme alla lettera d). La sezione 8 del modello ha per questo una colonna dedicata a competenze e poteri riconosciuti — che è anche il posto dove una carenza organizzativa diventa visibile per iscritto, prima che diventi visibile in altro modo.
e) I nominativi, e perché non sono un vezzo burocratico
La lettera e) chiede il nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione. Combinata con l’art. 29, commi 1 e 2 — valutazione in collaborazione con RSPP e medico competente nei casi dell’art. 41, previa consultazione del RLS — la lettera e) è la traccia documentale della partecipazione.
Due conseguenze pratiche. Un DVR che non nomina queste persone è incompleto. E un DVR che le nomina senza che siano state coinvolte è un problema più serio di un DVR incompleto, perché è una dichiarazione falsa in un documento che verrà letto.
f) Le mansioni a rischio specifico agganciano la formazione
La lettera f) chiede di individuare le mansioni che espongono a rischi specifici richiedenti «una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».
È il punto di giuntura fra il DVR e il sistema formativo: se una mansione compare qui, l’addestramento — che è diverso dalla formazione d’aula — non è una scelta gestionale. Il modello dedica a questa lettera una tabella propria, con una colonna per la verifica, perché è la sezione più facile da scrivere e la più facile da non tenere aggiornata.
L’istruzione di stile della lettera a): semplicità e brevità
La lettera a) contiene una frase che merita di essere citata contro la maggior parte dei DVR esistenti:
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
È una delle rare norme che chiedono espressamente di essere brevi, e lo fanno legando la brevità all’idoneità come strumento operativo. Un DVR di trecento pagine, di cui duecentocinquanta copiate da un modello generico, non è più completo del suo equivalente di quaranta: è meno idoneo, e la norma dà una base per dirlo.
La stessa lettera chiede però che i criteri adottati siano specificati. Quindi: brevi sì, impliciti no. Scrivete la scala del danno e quella della probabilità per esteso, in parole. Una casella con «livello 12» e nessuna spiegazione non è sintetica, è inverificabile.
L’elenco del comma 1: quello che va valutato comunque
Il comma 1 dell’art. 28 non si limita a dire «tutti i rischi». Elenca:
- i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- lo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004;
- le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo il D.Lgs. 151/2001;
- le differenze di genere;
- l’età;
- la provenienza da altri Paesi;
- la specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione;
- i rischi da ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
Nessuno degli altri quattro ordinamenti scrive una lista così. La Germania nomina le «psychische Belastungen» fra sei fonti di pericolo; la Spagna rinvia a normative specifiche; il Canada nomina l’ergonomia nel regolamento federale. L’Italia mette per iscritto genere, età, provenienza e tipo di contratto — cioè quattro caratteristiche della persona e del rapporto di lavoro, non della macchina.
Per lo stress lavoro-correlato il comma 1-bis fissa anche una data: l’obbligo decorre, in ogni caso, dal 1° agosto 2010. Non è quindi materia di dibattito su se farlo.
Il modello riporta questo elenco come griglia con una colonna «valutato il» e una «dove è trattato in questo documento», perché una riga vuota è a sua volta un’informazione — e perché è l’unico modo di accorgersi che manca.
I trenta giorni dell’art. 29, comma 3
Qui l’Italia è sola fra i cinque Paesi: c’è un termine, ed è in giorni.
L’art. 29, comma 3 impone la rielaborazione immediata della valutazione in quattro casi:
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
E poi:
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato […] nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Trenta giorni dalla causale, non dalla scoperta e non dalla riunione. Il che rende utile una tabella con due date distinte — quella della causale e quella della rielaborazione — perché è la differenza fra le due che si guarda.
Lo stesso comma aggiunge due obblighi che quasi nessun modello riporta: dare immediata evidenza, con idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione, e darne immediata comunicazione al RLS, che accede a quella documentazione su richiesta. Immediata non è entro trenta giorni: i trenta giorni valgono per il documento, la comunicazione al RLS è immediata.
Per le imprese nuove il comma 3-bis dell’art. 28 dice la stessa cosa in altra forma: valutazione immediata, documento entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, ed evidenza immediata degli adempimenti dalle lettere b) a f).
La data certa, e perché in Italia la firma conta
L’art. 28, comma 2 apre così:
Il documento […] può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito […] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Tre cose da leggere con attenzione.
La data certa è un requisito, non una prassi. In Francia, Germania e Spagna la firma sul documento di valutazione è consuetudine e nulla la impone; qui è uno dei due modi previsti per dare al documento una data opponibile.
Le firme di RSPP, RLS e medico competente provano la data, non approvano il contenuto. La norma lo dice con cinque parole — «ai soli fini della prova della data» — e la distinzione conta: un RLS che firma non ha condiviso la valutazione, ha attestato quando esisteva. La responsabilità resta del datore di lavoro, che l’art. 17 gli impedisce di delegare.
Esiste l’alternativa. Se la via delle sottoscrizioni è impraticabile, la data certa si ottiene con gli strumenti previsti: marca temporale, protocollo, invio a sé stessi con posta elettronica certificata. Il modello ha un campo per dichiarare quale via si è scelta, perché è la prima cosa che verrà chiesta.
Dove si custodisce: l’art. 29, comma 4
Una riga breve e spesso disattesa:
Il documento […] e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Presso l’unità produttiva. Non in sede, non solo sul server della società, non solo presso il consulente. Un’azienda con quattro stabilimenti ha quattro DVR, ciascuno custodito dove la valutazione si riferisce — e lo stesso vale per il DUVRI dell’art. 26, comma 3.
Il modello chiede quindi, in prima pagina, dove la copia è tenuta nell’unità produttiva. Sembra una domanda amministrativa; è la prima verifica che si fa entrando.
Che cosa non è questo modello
- Non contiene un elenco di pericoli precompilato. È una scelta discutibile e deliberata: un elenco di ottanta rischi tipo fa risparmiare tempo e ne fa perdere di più, perché si valuta ciò che è in elenco e non si vede ciò che manca. E ciò che manca è, di solito, quello che fa male a qualcuno.
- Non copre le valutazioni dei titoli successivi. L’art. 28, comma 3 lo dice: il contenuto del documento deve rispettare anche le indicazioni delle norme specifiche contenute nei titoli successivi — cantieri, agenti chimici, cancerogeni, amianto, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale, videoterminali, agenti biologici, atmosfere esplosive. Ognuna ha requisiti propri.
- Non è il DUVRI, che è un documento diverso, dovuto in caso di contratti d’appalto o d’opera ai sensi dell’art. 26, e che riguarda i rischi da interferenza.
- Non è un parere legale, né un’esposizione completa degli obblighi. Gli articoli sono linkati sotto e si leggono in dieci minuti.
- Non è trasferibile all’estero. L’obbligo di valutare è europeo — nasce da una direttiva del 1989 — ma il documento è diverso in ogni Paese: DUERP in Francia, Gefährdungsbeurteilung in Germania, evaluación de riesgos più planificación de la actividad preventiva in Spagna, e in Canada nessun documento unico obbligatorio. Un DVR presentato per uno stabilimento tedesco è un documento senza base giuridica là.
Come usarlo
- Compilate la prima pagina (sezione 1) indicando l’unità produttiva e dove il documento è custodito. È l’art. 29, comma 4.
- Nominate i soggetti (sezione 2) e datate la consultazione del RLS. È la lettera e), ed è la traccia della partecipazione.
- Scrivete criteri e scale (sezione 3) prima di valutare qualsiasi cosa. È la lettera a), e dieci minuti qui evitano di rifare tutto alla terza mansione.
- Passate la griglia del comma 1 (sezione 5) e datate ogni riga. Le righe vuote sono l’informazione.
- Andate a vedere. Una mansione per sopralluogo, con chi la svolge. Nessun file sostituisce questo passaggio.
- Compilate la valutazione (sezione 6) scrivendo la misura nello stesso momento del rischio.
- Separate il programma di miglioramento (sezione 7) dalle misure già attuate. Sono due lettere diverse.
- Verificate competenze e poteri (sezione 8) di chi deve attuare. Se manca uno dei due, la misura non partirà.
- Elencate le mansioni a rischio specifico (sezione 9) e collegatele all’addestramento.
- Aprite la tabella delle rielaborazioni (sezione 10) e tenete le due date separate: causale e rielaborazione. Trenta giorni.
- Chiudete la data certa (sezione 11), per firme o con gli strumenti dell’art. 53.
E fissate un promemoria. Il primo DVR si fa quasi sempre con cura; è la rielaborazione che salta — e in Italia ha un termine.