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Guidare la sicurezza

Dirigente

Detto anche: Dirigente per la sicurezza · Articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 · Delegato di funzioni

La persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Giurisdizione
Italia
Ultima revisione

La parola trae in inganno: il dirigente del D.Lgs. 81/2008 non è il dirigente del contratto collettivo. È chi organizza il lavoro e vigila avendone i poteri — un direttore di stabilimento, un capo servizio, un responsabile di area — e la qualifica segue i poteri effettivi, non il livello di inquadramento.

Che cosa comporta in pratica

  • Condivide con il datore di lavoro quasi tutti gli obblighi dell’articolo 18: nominare il medico competente, designare gli addetti alle emergenze, fornire i DPI, informare e formare, richiedere l’osservanza delle norme.
  • Restano indelegabili due obblighi: la valutazione dei rischi con la redazione del documento e la designazione dell’RSPP. Nessuna delega li sposta.
  • La delega di funzioni ha requisiti di forma e di sostanza: atto scritto con data certa, accettazione scritta, autonomia di spesa, competenza del delegato, pubblicità della delega. Mancandone uno, la delega non produce effetti.
  • La vigilanza resta in capo al delegante sul corretto espletamento delle funzioni delegate — e non si assolve con una firma.
  • Ha una formazione propria, distinta da quella dei lavoratori e da quella del preposto.

Che cosa non è

Non è automaticamente chi ha «dirigente» nel contratto. Un dirigente contrattuale privo di poteri organizzativi sulla sicurezza non è dirigente ai fini del decreto; un capo reparto con quei poteri lo è.

Non è il preposto. Il preposto sovrintende e controlla l’esecuzione; il dirigente organizza, decide e dispone risorse. La differenza è il potere di spesa.

E non è il supervisor canadese né il cadre francese. Il Canada distingue employer e supervisor senza un livello intermedio definito per funzione; la Francia lavora con la delega di pouvoirs, di costruzione giurisprudenziale e non codificata. La delega italiana è invece scritta nella legge, con i suoi requisiti: copiarne il modello altrove significa affidarsi a una forma che quel diritto non riconosce.

Fonti

Testi di riferimento, verificati alla data di revisione indicata sopra. Se uno di questi link si è spostato, ce lo segnali.

La guida che lo tratta

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Lo strumento corrispondente

Matrice di valutazione dei rischi R = P × D