La parola trae in inganno: il dirigente del D.Lgs. 81/2008 non è il dirigente del contratto collettivo. È chi organizza il lavoro e vigila avendone i poteri — un direttore di stabilimento, un capo servizio, un responsabile di area — e la qualifica segue i poteri effettivi, non il livello di inquadramento.
Che cosa comporta in pratica
- Condivide con il datore di lavoro quasi tutti gli obblighi dell’articolo 18: nominare il medico competente, designare gli addetti alle emergenze, fornire i DPI, informare e formare, richiedere l’osservanza delle norme.
- Restano indelegabili due obblighi: la valutazione dei rischi con la redazione del documento e la designazione dell’RSPP. Nessuna delega li sposta.
- La delega di funzioni ha requisiti di forma e di sostanza: atto scritto con data certa, accettazione scritta, autonomia di spesa, competenza del delegato, pubblicità della delega. Mancandone uno, la delega non produce effetti.
- La vigilanza resta in capo al delegante sul corretto espletamento delle funzioni delegate — e non si assolve con una firma.
- Ha una formazione propria, distinta da quella dei lavoratori e da quella del preposto.
Che cosa non è
Non è automaticamente chi ha «dirigente» nel contratto. Un dirigente contrattuale privo di poteri organizzativi sulla sicurezza non è dirigente ai fini del decreto; un capo reparto con quei poteri lo è.
Non è il preposto. Il preposto sovrintende e controlla l’esecuzione; il dirigente organizza, decide e dispone risorse. La differenza è il potere di spesa.
E non è il supervisor canadese né il cadre francese. Il Canada distingue employer e supervisor senza un livello intermedio definito per funzione; la Francia lavora con la delega di pouvoirs, di costruzione giurisprudenziale e non codificata. La delega italiana è invece scritta nella legge, con i suoi requisiti: copiarne il modello altrove significa affidarsi a una forma che quel diritto non riconosce.