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Guidare la sicurezza

Sorveglianza sanitaria

Detto anche: Visite mediche del lavoro · Articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 · Giudizio di idoneità

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi del loro lavoro. È obbligatoria nei casi previsti dalla normativa e si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Giurisdizione
Italia
Ultima revisione

La sorveglianza sanitaria non è un servizio offerto al personale: è una misura di prevenzione, che scatta nei casi previsti dalla normativa e dalla valutazione dei rischi — rumore, vibrazioni, agenti chimici e cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le venti ore settimanali, lavoro notturno — e si chiude con un atto che ha effetti immediati sull’organizzazione: il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Che cosa comporta in pratica

  • Le visite hanno tipologie distinte: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti, e la visita precedente alla ripresa dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi.
  • La periodicità è di norma annuale, salvo diversa indicazione del medico competente motivata in relazione alla valutazione dei rischi.
  • Il giudizio ha quattro esiti: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente alla mansione specifica. Le limitazioni vanno attuate, non archiviate.
  • Il ricorso è possibile entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del lavoratore o del datore di lavoro.
  • I dati collettivi anonimi vanno presentati nella riunione periodica: sono la sola lettura epidemiologica che l’azienda può fare del proprio lavoro.

Che cosa non è

Non è una visita di assunzione per selezionare. È espressamente vietato effettuare accertamenti per verificare stati di gravidanza, e i controlli sono finalizzati alla mansione, non alla scelta della persona.

Non è controllo delle assenze. Le assenze per malattia seguono un circuito diverso e il medico competente non ne informa l’azienda.

E non è la vigilancia de la salud spagnola. In Spagna la sorveglianza è di regola volontaria per il lavoratore, salvo tre eccezioni tassative, e non produce un giudizio di idoneità con quel valore vincolante. Un accordo di gruppo che imponga ovunque il modello italiano chiede alla Spagna qualcosa che la sua legge non consente.

Fonti

Testi di riferimento, verificati alla data di revisione indicata sopra. Se uno di questi link si è spostato, ce lo segnali.

La guida che lo tratta

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Lo strumento corrispondente

Matrice di valutazione dei rischi R = P × D