L’RLS è la contropartita dell’RSPP: uno lo sceglie il datore di lavoro, l’altro lo scelgono i lavoratori. Il sistema del D.Lgs. 81/2008 funziona perché esistono entrambi.
Che cosa comporta in pratica
- Consultazione preventiva, non informazione a cose fatte: sulla valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti, sull’organizzazione della formazione.
- Accesso alla documentazione, compreso il DVR, e diritto di riceverne copia.
- Formazione specifica a carico del datore di lavoro, con aggiornamento periodico e permessi retribuiti per l’esercizio della funzione.
- Può fare ricorso agli organi di vigilanza quando ritiene che le misure adottate non siano idonee. È un diritto, e la sua esistenza è parte del motivo per cui la consultazione conviene farla bene.
- Dove non è eletto in azienda, la rappresentanza è esercitata dall’RLS territoriale.
Che cosa non è
Non è un delegato sindacale. Può esserlo, ma la funzione è distinta e le prerogative sono quelle del testo unico, non quelle della contrattazione.
Non è responsabile della sicurezza. L’RLS non risponde delle misure: rappresenta, consulta, segnala. Trattarlo come un corresponsabile è un modo per svuotarne il ruolo, e non sposta di un centimetro la responsabilità del datore di lavoro.
E non è il comitato canadese. Il joint health and safety committee è un organismo bilaterale con soglie dimensionali e poteri di raccomandazione scritta; l’RLS è una persona con diritti individuali. Stesso obiettivo, architetture diverse.